Assicurazione obbligatoria avvocati massimale minimo

Assicurazione obbligatoria avvocati massimale minimo

Ogni polizza RC professionale avvocato deve avere un massimale minimo di copertura – per anno e per sinistro – che dipende dalla fascia di rischio in cui rientra l’assicurato.
Le fasce di rischio dell’assicurazione avvocato sono definite dall’art.3 del D.M. 22 settembre 2016 e dipendono dal tipo di attività – individuale o collettiva – e dal fatturato dell’ultimo esercizio:

  • Fascia A: attività individuale, fatturato inferiore a 30.000 €, massimale minimo 350.000 € per anno assicurativo e per sinistro
  • Fascia B: attività individuale, fatturato tra 30.000 e 70.000 €, massimale minimo di 500.000 € per anno assicurativo e per sinistro
  • Fascia C: attività individuale, fatturato superiore a 70.000 €, massimale minimo: 1 milione di euro per anno assicurativo e per sinistro
  • Fascia D: attività collettiva, massimo 10 professionisti, fatturato inferiore a 500.000 €, massimale minimo 1 milione di euro per sinistro e 2 milioni di euro per anno assicurativo
  • Fascia E: attività collettiva, massimo 10 professionisti, fatturato superiore a €500.000, massimale minimo 2 milioni di euro per sinistro e 4 milioni di euro per anno assicurativo
  • Fascia F: attività collettiva, più di 10 professionisti, massimale minimo 5 milioni di euro per sinistro e 10 milioni di euro per anno assicurativo.

Da cosa dipende il massimale minimo della Polizza RC professionale avvocati

Ai fini della determinazione dei massimali sono stati presi in esame parametri quali lo svolgimento dell’attività in forma individuale o collettiva e il livello di fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso.

Per il legislatore quindi una struttura di professionisti ampia e articolata presenta dei fattori di rischio maggiori per il cliente e per tale motivo meritevoli di maggior tutela. La maggiore ampiezza dello studio legale svolto in forma collettiva consente probabilmente la trattazione di maggior numero di casi, con crescita anche del loro valore complessivo, ma anche un aumento dei rischi professionali conseguenti, connessi proprio alla parcellizzazione del rischio stesso tra più professionisti e quindi a una sua più complessa gestione e controllo.

Assicurazione obbligatoria avvocati: massimale minimo per anno e per sinistro

Il massimale è la cifra massima che la compagnia assicurativa si impegna a pagare in caso di sinistro, ossia in presenza di una richiesta di risarcimento danni. Il massimale minimo è la cifra minima che l’avvocato è tenuto per legge a sottoscrivere quando stipula la polizza RC professionale.

Sono considerati due massimali:

  • Per anno assicurativo: durante il periodo di validità della polizza – che in genere coincide con il pagamento del premio – la compagnia si impegna a rimborsare una cifra che non superi l’importo del massimale
  • Per sinistro: è la somma massima che la compagnia si impegna a pagare per ciascuna richiesta di risarcimento danni

Ad esempio un avvocato che rientra nella fascia di rischio A sottoscrive una polizza con massimale minimo di 350.000 euro. In questo caso la compagnia rimborserà fino a 350.000 euro durante il periodo di validità della polizza.

Un avvocato che rientra nella fascia D è invece soggetto a diversi massimali minimi:

  • 1 milione di euro per sinistro
  • 2 milioni di euro per anno assicurativo

Ciò vuol dire che la compagnia si impegna durante il periodo di validità dell’assicurazione avvocato a rimborsare danni per un massimo di 2 milioni di euro, ma il singolo risarcimento non può superare 1 milione di euro.

Polizza RC professionale avvocati: cosa succede se si superano i massimali

Se la richiesta di risarcimento del danno supera i massimali fissati nella polizza RC l’avvocato è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio, pagando di tasca propria la differenza tra la quota risarcita dall’assicurazione e il valore totale del danno causato. Per questa ragione in fase di stipula dell’assicurazione avvocato è consigliabile rivolgersi a un consulente che, sulla base di opportune valutazioni, potrà consigliare un eventuale adeguamento del massimale rispetto al tipo di attività esercitata e ai rischi conseguenti.

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Assicurazione avvocato e inopponibilità di franchigie e scoperti

Sempre con l’obiettivo di tutela del cliente, il secondo comma dell’articolo 3 del D.M. 22 settembre 2016 prevede che in presenza di franchigie e scoperti l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto. Resta ferma la facoltà, per la compagnia, di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’avvocato che ha sottoscritto la polizza RC.

La norma non prevede l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore. La richiesta di risarcimento dovrà essere quindi inoltrata sempre all’avvocato che dovrà poi coinvolgere il proprio assicuratore chiamandolo in garanzia.